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Preambolo
Il presente contratto di licenza disciplina l’utilizzo del marchio CH no. 596 114 «SuisseID» da parte di fornitori di applicazioni. Tra questi figurano, in particolare, prestatori di servizi online che rendono la loro applicazione web compatibile con la SuisseID nonché imprese che offrono prodotti e servizi per lo SuisseID-Enabling di applicazioni informatiche. Per entrambi i casi viene usata, di seguito, la denominazione «servizi online».
In seguito all’approvazione del contratto di licenza, la SECO mette a disposizione del materiale relativo al marchio, come ad esempio il logo «SuisseID», i pulsanti per il login, ecc.).
del FORNITORE DI APPLICAZIONI di seguito denominato «richiedente», relativa alle seguenti disposizioni di licenza della Segreteria di Stato dell’economia (in rappresentanza della Confederazione Svizzera), di seguito denominata «SECO»
1. Licenza
Il richiedente intende utilizzare, in relazione ai «servizi online» da lui offerti, il sistema promosso dalla SECO per la prova elettronica dell’identità e per la firma elettronica (di seguito denominato «SuisseID»).
A tal proposito, la SECO conferisce al richiedente una licenza per il marchio CH no. 596 114 «SuisseID» (fig.) non esclusiva, personale, non cedibile e gratuita, alle condizioni del presente contratto.
2. Utilizzo del marchio
a) Il richiedente contrassegnerà in modo evidente mediante il marchio «SuisseID» i suoi «servizi online» che offrono la prova elettronica dell’identità mediante la «SuisseID». Tra questi figurano, in particolare, anche i contenuti raffigurati elettronicamente in relazione all’informazione, all’esecuzione e all'utilizzo della certificazione, della firma elettronica, nonché le pagine Internet e i programmi informatici relativi. La raffigurazione del marchio deve rispettare le prescrizioni dello «SuisseID-Styleguide» (cfr. allegato 1).
b) In relazione ai suoi «servizi online», il richiedente rispetterà le specifiche tecniche della SECO (cfr. allegato 2) e garantirà la compatibilità nei confronti di tutti i fornitori della «SuisseID». L’elenco aggiornato dei fornitori della «SuisseID» è consultabile al sito: http://www.suisseid.ch/endkunden/kaufen/anbieterliste/index.html?lang=it. Il diritto del richiedente all’utilizzo del marchio cessa con effetto immediato se i suoi «servizi online» non sono compatibili con i prodotti di tutti i fornitori della «SuisseID».
c) Il richiedente non contrassegnerà con il marchio altri sistemi di autenticazione e/o di firma elettronica o altri servizi né utilizzerà o farà utilizzare segni simili o confondibili con il marchio.
d) Il richiedente utilizzerà il marchio esclusivamente nella forma prescritta nello «SuisseID-Styleguide».
e) Mediante l’utilizzo del marchio della sua impresa e in relazione ai «servizi online», il richiedente farà riferimento al suo ruolo di fornitore e utente responsabile della «SuisseID».
3. Esclusione di responsabilità
Prima dell’implementazione, il richiedente esaminerà attentamente tutte le proposte tecniche e di altra natura della SECO. La responsabilità per l’utilizzo che il richiedente fa della «SuisseID» ricade interamente sul richiedente stesso. Il rischio tecnico ed economico relativo all’esercizio della licenza va interamente a carico del richiedente.
4. Durata del contratto
a) Questo contratto entra in vigore con la sua approvazione da parte del richiedente. Il contratto può essere disdetto per iscritto con un termine di preavviso di 60 (sessanta) giorni per qualsiasi data.
b) Se una parte contraente viola una o più disposizioni del presente contratto (compresi i suoi allegati), l’altra parte può ammonirla per iscritto e, trascorso in modo improduttivo il termine di dieci giorni, disdire il contratto con effetto immediato.
5. Conseguenze di una risoluzione del contratto
Dopo la scadenza o la risoluzione del presente contratto – a prescindere dai motivi - il richiedente s’impegna a non più utilizzare il marchio in nessun modo e con effetto immediato e duraturo, a meno che la SECO non gli abbia accordato espressamente e per iscritto il diritto all’utilizzo post-contrattuale.
6. Formalità/foro giuridico
Il foro competente esclusivo è quello di Berna.
Pur avendo appurato accuratamente la situazione relativa al marchio, la SECO non garantisce che esso sia libero da diritti di terzi.
La SECO è autorizzata a cedere a terzi in modo parziale o completo i suoi diritti, in particolare i diritti di controllo (in particolare agli «organi responsabili della «SuisseID»»).
Allegati
1. SuisseID-Styleguide http://www.suisseid.ch/unternehmen/marketing/cd/index.html?lang=it
2. Specifica tecnica «SuisseID» http://www.suisseid.ch/unternehmen/technik/index.html?lang=it
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